Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Sentenza n. 1

335903
Corte costituzionale 14 occorrenze
  • 1956
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1

Se le disposizioni dell’art. 113 della legge di p.s. possano coesistere con le dichiarazioni dell’art. 21 della Costituzione è questione che ha già

Sentenza n. 1

I loro difensori, nelle deduzioni depositate nella cancelleria, chiedono tutti che la Corte dichiari l’illegittimità costituzionale dell’art. 113

Sentenza n. 1

In una delle ordinanze si aggiunge ancora, riportando i motivi esposti nella istanza di difesa, che il contrasto dell’art. 113 della legge di p.s

Sentenza n. 1

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 113 della legge di p.s. si ripercuote naturalmente sull’art. 1 del decreto legislativo 8

Sentenza n. 1

È, peraltro, chiarissimo che le disposizioni del detto art. 663 Cod. pen., in quanto sono riferibili al precetto dell’art. 113 della legge di p.s

Sentenza n. 1

trasgressioni al precetto dell’art. 113 del T.U. delle leggi di p.s. per avere o distribuito avvisi o stampati nella pubblica strada, o affisso manifesti o

Sentenza n. 1

Tuttavia è da rilevare, in via generale, che la norma la quale attribuisce un diritto non escluda il regolamento dell’esercizio di esso.

Sentenza n. 1

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell’art. 113 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le

Sentenza n. 1

2. – Dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell’art. 113 del T.U. delle leggi di p.s. approvato

Sentenza n. 1

Queste due tesi sono poi svolte e riaffermate energicamente nella successiva memoria dell’Avvocatura dello Stato; ma con pari vigore sono combattute

Sentenza n. 1

Repubblica n. 35 dell’11 febbraio 1956 ed iscritta al n. 15 Reg. ord. 1956;

Sentenza n. 1

dalla disciplina dell’esercizio può anche derivare indirettamente un certo limite al diritto stesso, bisognerebbe ricordare che il concetto di limite è

Sentenza n. 1

evidente e perciò l’illegittimità costituzionale dell’art. 113 deve essere dichiarata dalla Corte costituzionale.

Sentenza n. 1

Ufficiale della Repubblica n. 35 dell’11 febbraio 1956 ed iscritta al n. 18 Reg. ord. 1956;

Sentenza n. 1

336081
Corte costituzionale 3 occorrenze
  • 1966
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1

5. – La Corte ritiene che l’interpretazione cosiddetta estensiva dell’obbligo imposto dall’ultimo comma dell’art. 81 sia quella conforme alla lettera

Sentenza n. 1

Ma la critica è senza fondamento, perché muove dall’errato presupposto che la norma contenuta nel quarto comma dell’art. 81 includa una precisa

Sentenza n. 1

1. – Va dichiarata in primo luogo la non fondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 4 della legge, sollevata in riferimento all’ultimo

Sentenza n. 1

336154
Corte costituzionale 8 occorrenze
  • 1986
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
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Sentenza n. 1

Prof. Renato DELL’ANDRO, Giudici,

Sentenza n. 1

Infine, non sussiste violazione dell’art. 35 Cost..

Sentenza n. 1

Non sussiste nemmeno la denunciata violazione dell’art. 36 Cost..

Sentenza n. 1

L’ordinanza era pubblicata regolarmente nella Gazzetta Ufficiale n. 65 bis dell’anno 1985.

Sentenza n. 1

Il Pretore di Trecastagni, con l’ordinanza in epigrafe, denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. lgt. del 1 Febbraio 1946, n. 122

Sentenza n. 1

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122 (Modificazioni alla competenza degli uscieri addetti

Sentenza n. 1

Ma in nessuna delle situazioni che si possono verificare può dirsi che la posizione del messo sia identica od omogenea a quella dell’ufficiale

Sentenza n. 1

– Giovanni CONSO – Ettore GALLO – Aldo CORASANITI – Giuseppe BORZELLINO – Francesco GRECO – Renato DELL’ANDRO

Sentenza n. 1

336449
Corte costituzionale 22 occorrenze
  • 2006
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
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Sentenza n. 1

dell’IRPEF, erano sia nel 1995 che nel 2000 superiori a quelli rispettivamente previsti, per l’integrale irripetibilità dell’indebito, dai commi 260 e

Sentenza n. 1

dell’art. 3 Cost.) tra i casi in cui, prima dell’entrata in vigore delle norme impugnate, l’ente previdenziale abbia agito per il recupero di indebiti

Sentenza n. 1

La seconda riguarda i commi 7 e 8 dell’art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

Sentenza n. 1

Il rimettente – richiamando testualmente la precedente ordinanza – osserva che la situazione determinata dai citati commi 260 e 261 dell’art. 1 della

Sentenza n. 1

dell’indebito previdenziale; onde, al legislatore che si sia allontanato dal principio civilistico della totale ripetibilità dell’indebito oggettivo

Sentenza n. 1

3. – Il regime dell’indebito previdenziale, derogatorio dell’art. 2033 del codice civile, ha subito nel tempo una complessa evoluzione. Peraltro, per

Sentenza n. 1

La prima riguarda i commi 260 e 261 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica), i

Sentenza n. 1

hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS, per

Sentenza n. 1

Visti gli atti di costituzione dell’INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sentenza n. 1

riconducono la ripetibilità dell’indebito all’unico requisito del reddito negli stessi termini dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996.

Sentenza n. 1

Analoghe censure sono poi mosse nei confronti dell’art. 38, commi 7 ed 8, della legge n. 448 del 2001.

Sentenza n. 1

ai fini dell’IRPEF superiori ai 16 milioni di lire, possono ancora fruire dell’irripetibilità se nel 2000 quei redditi siano stati pari o inferiori a

Sentenza n. 1

4. – A questa disciplina a regime dell’indebito previdenziale, così evolutasi nel tempo, si è poi sovrapposta una disciplina eccezionale e

Sentenza n. 1

del 1° gennaio 1996 rilevano entrambe le normative censurate: dapprima operano i commi 260 e 261 dell’art. 1 della legge n. 662 del 1996, onde l

Sentenza n. 1

Orbene è significativo che la normativa censurata (commi 260 e 261 dell’art. 1 della legge n. 662 del 1996, integrati dai commi 7 e 8 dell’art. 38

Sentenza n. 1

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della

Sentenza n. 1

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la

Sentenza n. 1

integrazione al trattamento minimo di pensione in misura superiore a quella spettante ed aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità di tale

Sentenza n. 1

– anzitutto – ai commi 260 e 261 dell’art. 1 della legge del 1996 e – in secondo luogo – ai commi 7 e 8 dell’art. 38 della legge del 2001, nella parte in

Sentenza n. 1

La legislazione anteriore ai commi 260 e 261 dell’art. 1 della legge n. 662 del 1996 considerava irripetibili le somme percepite in buona fede dal

Sentenza n. 1

Il rimettente ricorda che la ripetibilità cessa là dove l’ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell’integrazione al minimo pur avendo la

Sentenza n. 1

Nella specie poi si tratta dell’affidamento dei pensionati nell’irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, ed

Sentenza n. 1

336878
Corte costituzionale 3 occorrenze
  • 2016
  • Corte costituzionale
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Sentenza n. 1

A prescindere dal fatto che la lamentata debolezza dell’intesa non sarebbe attribuibile all’impugnato art. 31, ma finirebbe per investire la stessa

Sentenza n. 1

1.– Con due ricorsi (iscritti, rispettivamente, al n. 8 e al n. 9 del registro ricorsi dell’anno 2015), le Province autonome di Bolzano e di Trento

Sentenza n. 1

Province autonome, come emerge anche dalla enunciazione delle finalità dell’intervento legislativo in esame, il quale mira a «diversificare l’offerta

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